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Statuto

STATUTO

Art. 1

FO.SVI.TER. FORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – è un’Associazione senza fini di lucro, che ha sede legale in Benevento alla Via Mario Rotili n. 1, Coop, Casabella, e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. A livello periferico possono operare, ove istituite dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, strutture regionali regolamentate dal CAP0 IV del presente Statuto.

Art. 2
FO.SVI.TER. ha lo scopo principale di promuovere lo sviluppo locale attraverso la ricerca, studi e formazione, nonché: – organizzare e gestire arbitrati sia rituali che irrituali nonché conciliazioni; – costituire la rappresentanza di tutti coloro che si dedicano o che si vogliono dedicare all’attività arbitrale o conciliativa; – promuovere autonomamente o in collaborazione tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell’arbitrato e della conciliazione in Italia e nel mondo; – procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l‘arbitrato e la conciliazione o altre alternative dispute resolution (a.d.r.) ed in particolare di rappresentare sindacalmente la categoria, stipulando i relativi accordi e contratti arbitrali e conciliativi; – promuovere lo studio, la diffusione e l’efficiente impiego dell’arbitrato e della conciliazione, anche mediante iniziative volte al miglioramento della normativa; – organizzare servizi e corti di arbitrato e camere di conciliazione; – effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni pubblicazioni, studi e convegni interessanti l’arbitrato e la conciliazione; – svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità; – diffondere la promozione della cultura negoziale e, in particolare, della conciliazione dell’arbitrato e della mediazione come metodi e strumenti prioritari di risoluzione dei conflitti, nonché lo sviluppo, anche normativo, della figura professionale del conciliatore mediatore (di seguito univocamente chiamato, ai soli fini del presente statuto, “conciliatore”). La conciliazione e la mediazione (di seguite chiamate univocamente, ai soli fini del presente statuto, “conciliazione”) rappresentano metodi di risoluzione alternativa e volontaria dei conflitti, attraverso i quali due (o più) parti in lite cercano di riattivare fra di loro una costruttiva ed efficace comunicazione al fine di raggiungere un accordo, anche creative e non basato esclusivamente sugli elementi del conflitto iniziale, che risolva il conflitto stesso in modo soddisfacente per entrambe le parti, preservando, ove possibile, buoni rapporti anche per l’avvenire. Il tentativo è condotto con l’aiuto e l’assistenza di un terzo soggetto imparziale, il conciliatore. Ai fini del presente statuto viene definito conciliatore un terzo soggetto, imparziale, indipendente e neutrale, che assiste le parti, facilita l’attivazione di una efficace reciproca comunicazione, supporta la loro motivazione costruttiva e le aiuta a raggiungere un accordo pienamente condiviso e soddisfacente per entrambe. Il conciliatore non pronuncia sentenze né giudizi, egli neppure fornisce valutazioni sull’esito del conflitto a meno che non ne venga richieste, in una situazione di stallo negoziale, da tutte le parti nei casi previsti dalla legge o da specifici regolamenti, se le parti lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo ovvero porre in essere quanto la normativa di tempo in tempo vigente affiderà ai suoi compiti. La conciliazione può assumere diversi aspetti a seconda del particolare contesto in cui viene svolta. Ai fini del presente statuto vengono considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le conciliazioni in materia civile, commerciale, societaria, fiscale, familiare, sanitaria, sociale, territoriale, interculturale, scolastica, penale e ambientale, l’associazione, direttamente o attraverso organismi ed enti accreditati amanti della conciliazione e dell’arbitrato, può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, costituire scuole ed ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o istituzioni di carattere pubblico e private, università e scuole comprese. L’associazione si richiama espressamente, nella propria ispirazione ideale e nella condotta operativa, ai seguenti principi:
a) primato della cultura del dialogo e del confronto rispetto a quella della lite;
b) rispetto della persona umana e della sua capacità di auto determinarsi;
c) compatibilità della cultura del bene comune e della solidarietà con la tutela dell’interesse e del benessere individuale. Per il raggiungimento di tali fini l’Associazione si propone di realizzare:
a) attività culturali settoriali e territoriali: dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, workshop, per proprio conto, per conto di terzi o tramite terzi;
b) studi e ricerche settoriali e territoriali, per proprio conto, per conto di terzi o tramite terzi;
c) corsi di formazione continua, per disoccupati, inoccupati e occupati, per diplomati e laureati, per tutti i settori produttivi, per i servizi, per la Pubblica Amministrazione, per proprio conto, per conto di terzi o tramite terzi;

Art. 3
Per il raggiungimento dei propri scopi FO.SVI.TER. promuove ed attua nell’ambito degli ordinamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali, per proprio conto, per conto di terzi o tramite terzi, ogni iniziativa considerata idonea. In particolare:
a) promuove dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, workshop, ed ogni altra similare iniziativa sui problemi legati allo sviluppo del territorio o dei settori produttivi e dei servizi e delle attività e servizi connessi;
b) svolge studi, indagini e ricerche sia settoriali che territoriali, comunque legate alle politiche di sviluppo;
c) istituisce e gestisce sia presso propri centri, sia presso centri aziendali, o presso ogni altra sede idonea
• corsi, anche a regime convittuale, diretti alla qualificazione, alla specializzazione, al perfezionamento, all’aggiornamento e alla promozione dei lavoratori del settore (formazione continua), nonché corsi per lavoratori disoccupati, in applicazione della legge 29-4-1949, n. 264, e successive modificazioni e/o integrazioni;
• corsi di istruzione complementare a norma della legge sulla disciplina dell’apprendistato e successive norme;
• corsi diversi da quelli precedenti che siano comunque diretti al conseguimento delle finalità previste dal precedente art. 2;
• corsi per emigrati ed immigrati;
• corsi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo o da Fondi Professionali, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
• corsi finanziati e regolamentati dalla legge quadro sulla formazione professionale, la n..845 del 21/12/78 e successive modifiche e/o integrazioni;
• corsi autofinanziati;
d) promuove e realizza centri di servizi culturali ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione della cultura popolare e della cultura dello sviluppo;
e) promuove e favorisce l’istituzione ed il funzionamento di laboratori – scuola;
f) istituisce e gestisce, presso sedi idonee, corsi per la preparazione, per il perfezionamento e per l’aggiornamento tecnico-didattico dei formatori;
g) stimola ed attua ogni opportuna intesa con altri Enti, Istituzioni od Organismi, comunque interessati alla formazione professionale e alla ricerca, per il coordinamento ed il miglioramento delle rispettive attività;
h) svolge attività di consulenza in materia di formazione professionale e di ricerca a favore dei soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta;
i) assiste, al termine dei corsi, e anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, coloro che hanno frequentato e superato i corsi stessi allo scopo di contribuire alla migliore affermazione delle capacità degli allievi, alla loro elevazione morale, culturale e professionale;
j) promuove iniziative e ricerche più opportune con enti, organizzazioni o istituzioni, nazionali ed internazionali, per uno scambio di conoscenze ed esperienze sul piano delle politiche di sviluppo, della ricerca e della formazione professionale;
k) esercita ogni altra funzione ritenuta idonea nel campo della formazione professionale, prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche amministrazioni o che sia concordata con istituti ed organizzazioni professionali nel settore di competenza;
l) promuove, comunque, ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento delle proprie finalità statutarie;
m) promuove e/o partecipa a progetti transnazionali rientranti nell’ambito delle diverse iniziative comunitarie;
n) partecipa attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente tra Enti e/o Consorzi; o) promuove specifici accordi con settori imprenditoriali e merceologici, attività di aggiornamento, ristrutturazione e riconversione, riguardanti anche singole imprese;
p) produce od utilizza prodotti innovativi finalizzati alla formazione a distanza e multimediale;
q) coordina le attività delle strutture operative ragionali, ove istituite, determinando fra l’altro servizi di assistenza generale e specifica;

Art. 4
Nel quadro degli obiettivi di FO.SVI.TER. e per una sempre più proficua sinergia con soggetti operanti sul territorio nazionale che perseguono scopi omogenei a quelli istituzionali dell’Associazione medesima, possono far parte dell’Associazione quelle Organizzazioni, Associazioni, Società di formazione o loro Consorzi, Fondazioni, Enti ed Istituzioni che si dichiarano disposti ad aderire alla FO.SVI.TER. o ai relativi progetti e piani di attività, impegnandosi conseguentemente alla stretta osservanza del presente Statuto. L’adesione viene deliberata a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti), dall’Assemblea dei Soci. Al fine di creare sinergie e scambi di esperienza, le attività dei soggetti facenti parte dell’Assemblea dei Soci saranno monitorate dal FO.SVI.TER, ferma restando l’autonomia dei soggetti stessi. L’adesione è perfezionata con il versamento di una quota annua fissata dall’Assemblea dei Soci. Tale quota per gli anni 2006 e 2007 viene fissata in euro 1.000.

CAPO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 5
Sono Organi dell’Associazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l’Assemblea dei Soci.

Art. 6
Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza dall’Assemblea dei Soci. Egli dura in carica quattro anni e svolge le seguenti funzioni:
1) ha la legale rappresentanza e i pieni poteri per la gestione dell’Associazione, fatta eccezione di quanto di competenza degli altri organismi. Nell’ambito di tale rappresentanza e poteri al Presidente compete:
a) relativamente ai progetti finanziabili dal FSE e/o da privati:
• presentare progetti in ambito comunitario, nazionale, interregionale e regionale;
• dare incarichi per la loro progettazione e realizzazione;
• fare acquisti e noleggi;
• sottoscrivere accordi di partenariato;
• costituirsi, in nome e per conto di FO.SVI.TER., in raggruppamenti temporanei di impresa e/o di scopo, nonché in Consorzi, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi associativi giuridicamente riconosciuti;
• accendere ed intrattenere rapporti anche di conto corrente con Istituti di Credito e Finanziari;
• richiedere anticipazioni bancarie sui futuri accrediti;
• sottoscrivere fideiussioni;
b) relativamente alle eventuali strutture territoriali:
• provvedere all’accreditamento regionale/provinciale dell’Associazione;
• istituire, laddove si renda necessario per le attività dell‘Associazione, sedi periferiche e nominare, per la relativa gestione, propri e diretti referenti regionali;
2) accreditare l’Associazione quale ente formativo e di ricerca, presso la Regione Campania e se del caso, presso tutte le istituzioni pubbliche e private per le quali é previsto la prassi dell’ accreditamento;
3) presentare progetti in ambito comunitario, nazionale,interregionale e può delegare parte dei poteri gestionali;
4) predispone la documentazione relativa alle decisioni che, a norma di statuto, devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione e, , in particolare, i bilanci preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione e dai necessari allegati esplicativi, nonché da eventuali variazioni da apportare nel corso dell’esercizio;
5) gestisce direttamente le attività proprie dell’Associazione;
6) attua le direttive del Consiglio di Amministrazione;
7) ha facoltà di impulso e di iniziativa par sollecitare il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci ad assumere tutte quelle deliberazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi dell‘Associazione;
8) convoca, e li presiede, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci;
9) provvede, anche in base a istanze dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei Soci, alla formulazione dell’ordine del giorno contenente le materie da portare alla discussione di tali organi e vigila sull’ esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;
10) può disporre, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in termini ordinari ed utili ad evitare pregiudizi per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione, l’ adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Ammistrazuione di cui all’ Art. 10 del presente statuto, salvo l’ obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
11) fermo restante la durata in carica di 4 anni, assumendo per l’ associazione fino alla fase di riconoscimento obbligazioni solidali il Presidente, in caso di nomina di un nuovo Presidente, il neo nominato dovrà prestare idonea garanzia per le obbligazioni assunte in proprio dal sostituto.

Art. 7
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da tre componenti: il Presidente e due Consiglieri, tutti nominati dall’Assemblea dei soci. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi rimangono nelle funzioni loro attribuite fino alla elezione dei loro successori. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, mentre le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata da chi presiede la riunione. il Consiglio di Amministrazione si riunisce, a seguito di convocazione del Presidente, almeno due volte l’ anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente stesso o richiesto dagli alteri due membri. I Consiglieri devono essere convocati con lettera raccomandata A,R., da spedire almeno 8 (otto) giorni prima della disposta riunione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare con sufficienti informazioni su ciascuno di essi e l’indicazione del luogo, del giorno e dell‘ora della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere notificata a mezzo telegramma, da spedire non meno di 3 (tre) giorni prima della data della riunione, nel quale siano indicati gli argomenti oggetto della riunione stessa. Per la validità delle deliberazioni dell’Organo è necessaria la presenza di almeno 2 consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la proposta deve, invece, intendersi respinta. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui provvedimenti connessi al conseguimento dei fini istituzionali di FO.SVI.TER. e su tutti I problemi e le questioni di carattere generale concernenti l’organizzazione ed il funzionamento del medesimo, nonché su tutti gli atti che a suo giudizio rientrano tra quelli ricorrenti e di ordinaria gestione.
In particolare, al Consiglio di Amministrazione compete:
a) deliberare sull’impiego delle entrate dell’Associazione;
b) deliberare sull’acquisto e la permuta dei beni immobiliari, sull’accettazione di eredità, legati e donazioni, per consentire al Presidente di chiedere le relative autorizzazioni governative a norma di legge;
c)deliberare entro il 15 dicembre di ogni anno sul bilancio di previsione dell’Associazione, predisposto dal Presidente, afferente all’esercizio successivo a quello in corso;
d) deliberare sulle eventuali successive proposte di variazione al bilancio di cui alla precedente lettera c);
e) deliberare entro il 31 maggio di ciascun anno sui consuntivi finanziario, patrimoniale ed economico afferenti l’esercizio precedente, atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci;
f) approvare il Regolamento del personale nonché qualsivoglia regolamentazione di carattere organizzative ed amministrativo ovvero contabile;
g) deliberare sulle assunzioni, sui licenziamenti e sul trattamento economico del personale, nonché sui compensi forfettari, da corrispondere ad elementi investiti di particolari funzioni;
h) ratificare le decisioni del Presidente in ordine ad aperture di sedi periferiche in altre Regioni;
i) deliberare sulle risorse, di mezzi e di personale, delle sedi territoriali;
j) ratificare i progetti di formazione presentati dal Presidente;
k) adempiere a tutte le attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità;
l) delegare taluno dei propri poteri al Presidente.

Art.8
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e dagli altri soci, pubblici o privati, che sono ammessi a FO.SVI.TER., secondo le modalità di cui all’art. 4. L’Assemblea dei Soci é convocata dal Presidente dell’associazione con lettera raccomandata A.R. da spedire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, contenente l’elenco degli argomenti da trattare con sufficienti informazioni su ciascuno di essi e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere notificata a mezzo telegramma, da spedire non meno di 3 (tre) giorni prima della data della riunione, nel quale siano indicati gli argomenti oggetto della riunione stessa. In mancanza, assenza o impedimento del Presidente, la convocazione può essere fatta dal Consigliere del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo le modalità e nei termini sopra previsti. Parimenti l’Assemblea potrà essere convocata su richiesta della maggioranza dei Soci. L’Assemblea degli Soci è presieduta dal Presidente; in assenza o impedimento di questi, dal Consigliere del Consiglio di Amministrazione più anziano, mentre le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata da chi presiede la riunione. Per la validità delle deliberazioni dell’Organo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il vote favorevole della maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni dell’Assemblea devono essere trascritti in apposito libro, e firmti dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea dei Soci svolge le seguenti funzioni:
a) a maggioranza qualificata (2/3 dei soci), delibera in ordine a modifiche statutarie;
b) a maggioranza dei soci, nomina i 3 componenti del Consiglio di Amministrazione così come definiti all’art. 7;
c) approva, assumendo le decisioni del caso, entro il 30 giugno di ciascun anno i consuntivi finanziario, patrimoniale ed economico afferenti l’esercizio precedente presentati dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione;
d) a maggioranza qualificata (2/3 degli Soci), approva l’ingresso di nuovi Soci che ne abbiano fatto richiesta;
e) stabilisce di anno in anno la quota associativa;
f) discute, e se del caso delibera, su argomenti formulati dal Presidente.

CAPO III
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 9
Il Patrimonio di FO.SVI.TER. è costituito da tutti i beni immobili e mobili appartenenti all’Associazione, qualunque sia il titolo originario di acquisizione.

Art. 10
Le disponibilità dell’Associazione possono essere impiegate per:
a) l’acquisto di beni immobili e mobili da destinare al funzionamento dell’Associazione;
b) l’acquisto di titoli di Stato;
c) l’acquisto di valori mobiliari.

Art. 11
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
b) da contributi e sovvenzioni erogate dallo Stato, dalla Comunità Europea, dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni, in rapporto all’attività istituzionale;
c) da contributi da parte di Organizzazioni professionali e/o datoriali interessate al funzionamento dell’Associazione;
d) da altre elargizioni a qualsiasi titolo concesse dallo Stato, da Enti e da privati;
e) da proventi e profitti afferenti a servizi retribuiti o da gestioni a carattere produttivo espletati dall’Associazione;
f) da quote associative;
g) da ogni altra entrata eventuale di natura extra patrimoniale.

Art. 12
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 dicembre è approvato il bilancio di previsione afferente l’esercizio successivo a quello in corso ed entro il 30 giugno sarà approvato il consuntivo patrimoniale, finanziario ed economico afferente l’esercizio precedente. CAPO IV STRUTTURE OPERATIVE REGIONALI

Art. 13
In ogni Regione puòb essere istituita, dal Presidente, e successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque per favorire il decentramento amministrativo dell’Associazione ed un più stretto rapporto con il territorio, una struttura operativa regionale.

Art. 14
Le nuove strutture territoriali saranno gestite da un responsabile nominato dal Presidente dell’Associazione. Tale responsabile opererà secondo delega di volta in volta conferita dal Presidente stesso.

Art. 15
Le unità territoriali possono svolgere, su iniziativa dei responsabili delle strutture operative e di concerto con il Presidente dell’Associazione, tutte le attività istituzionali compatibili con le proprie dimensioni e portata territoriali.

Art.16
Quali unità organiche di FO.SVI.TER., le unità territoriali saranno dotate, secondo valutazioni e conseguenti scelte del Consiglio d’Amministrazione, di adeguate risorse, di mezzi e di personale.

Art. 17
Le attribuzioni del personale delle unità territoriali saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Ogni unità territoriale sarà caratterizzata da un budget di attività che, come tale, sarà sottoposto a periodico controllo di gestione e, quindi, di rendicontazione generale.

Art. 19
La contabilità delle unità territoriali sarà inquadrata in quella generale di FO.SVI.TER.

Art. 20
Le unità territoriali si estinguono per il venir meno delle possibilità di svolgimento di attività istituzionali. Le relative determinazioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell’Associazione.

CAPO V
INCOMPATIBILITA’

Art. 21
Il personale dipendente dell’Associazione non può essere componente del Consiglio di Amministrazione di FO.SVI.TER., ne può svolgere le funzioni di Presidente.

CAPO VI
NORME DI RINVIO

Art. 22
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle disposizioni di legge.