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I compiti degli Organismi di conciliazione

Gli Organismi di mediazione sono enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell’apposito Registro del Ministero della Giustizia (FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE è iscritto al n. 84 del Registro).
Il Registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile ovvero un suo delegato avente qualifica dirigenziale, che esercita poteri di vigilanza e controllo.
I criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
I mediatori, infatti, possono essere iscritti nel registro solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero (FO.SVI.TER. è iscritto al n. 44 dell’Elenco degli Enti di Formazione).
Gli enti abilitati a svolgere la mediazione possono essere pubblici o privati (per esempio società a responsabilità limitata, associazioni), ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi (ad esempio camere di conciliazione istituite dalle Camere di Commercio). Pertanto, il Registro è diviso in due parti distinte, enti pubblici e enti privati, con tre sezioni ciascuna che indicano rispettivamente l’elenco dei mediatori, i mediatori specializzati nella materia internazionale e quelli specializzati nella materia dei rapporti di consumo. Per gli enti privati devono essere specificati soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi. La vigilanza sui mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo è esercitata dal direttore generale, sentito il Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio statistico dei dati che si riferiscono alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna tipologia di mediazione sono indicati i casi di successo della procedura ed i casi di esonero dal pagamento delle indennità per la concessione del gratuito patrocinio.